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IL TRATTAMENTO FISCALE DEL RISCATTO PARZIALE DEL FONDO DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE DA PARTE DEGLI ESODATI AI SENSI DELL’ART. 14 DEL D.LGS. 252/2005

gen 24, 2024

RISP0STA DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE N. 330/2021 DEL 11/05/2021

RISCATTO PARZIALE PER MOBILITA’

LA TASSAZIONE DEL MONTANTE M3 PER LE COMPETENZE MATURATE DAL 01.01.2007


L’art. 14 comma 2 del D.Lgs. 252/2005 prevede in caso in cui vengano meno i requisiti di partecipazione al fondo di previdenza complementare la possibilità di un riscatto parziale dello stesso nella misura del 50% della posizione individuale maturata nei casi di cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi, ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria (lett. b);

ovvero, il riscatto totale della posizione maturata per i casi di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo e a seguito di cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo superiore a 48 mesi (lett. c).


Nella suddetta previsione di riscatto parziale di cui alla lett. b) rientrano di diritto anche coloro che aderiscono ad un accordo collettivo aziendale di incentivo all’esodo.

Tale assunto è stato ribadito dall’Agenzia delle Entrate nella risposta ad interpello n. 330/2021 del 11.05.2021.


In particolare, su richiesta di un fondo pensione, è stato chiarito il trattamento fiscale da applicare da parte del sostituto d’imposta nei casi di riscatto parziale come previsto dall’art. 14, comma 2, lett. b) sopra descritto sia sul primo riscatto del 50%, sia sul rimanente residuo 50%.

Tale risposta fissa alcuni principi chiave utili per comprendere il corretto trattamento fiscale applicabile ai riscatti, in una materia resa molto complessa dagli innumerevoli interventi legislativi intervenuti nel tempo, che distingue tra vecchi e nuovi iscritti, in base al periodo di maturazione (ante 2000 montante M1 – dal 2001 al 2006 montante M2 – dal 2007 montante M3), sia se trattasi di prestazione erogata in forma di capitale o di rendita.


1.   Il riscatto della posizione individuale richiesto da coloro che aderiscono ad un accordo collettivo aziendale di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro (c.d. incentivo all’esodo) può ricondursi alle ipotesi di riscatto parziale come previsto dalla nuova disciplina della previdenza complementare introdotta dal d.lgs. 252/2005 nell’art. 14 comma 2 lett. B).

2.   Nei casi di riscatto parziale, dovranno essere oggetto di riscatto prima i montanti maturati in epoca meno recente e successivamente a quelli maturati in seguito.

3.   Per i montanti maturati dal 2001 al 2006 (c.d. M2) deve applicarsi la tassazione separata come prevista dall’art. 20 del TUIR nel testo vigente fino al 31.12.2006, con l’aliquota determinata con gli stessi criteri previsti per il trattamento di fine rapporto (TFR).

4.   Per i montanti maturati a partire dal 01.01.2007 (c.d. M3), trova applicazione l’art. 14, comma 4, del D.Lgs. 252/2005 che prevede una ritenuta a titolo d’imposta del 15%, riducibile fino al 9% in ragione dell’anzianità di partecipazione al fondo, ovvero una riduzione dello 0,30% per ogni anno eccedente il 15° di partecipazione al fondo per un massimo del 6%.


Nel caso di ulteriore riscatto della restante quota residua del 50%:


5.   Qualora non si tratti di causa di riscatto di cui all’art. 14, commi 2 e 3 del D.Lgs. 252/2005 (ad esempio per cessazione del rapporto di lavoro per dimissioni volontarie), al montante maturato dal 2007 (M3) si applica il regime residuale per i riscatti esercitati per “cause diverse” ai sensi del comma 5, ovvero una ritenuta a titolo d’imposta del 23%; mentre, per i montanti maturati dal 2001 al 2006 (M2) si applica la tassazione ordinaria per scaglioni ai sensi dell’art. 52, comma 1 lett. d-ter del TUIR, nel testo vigente fino al 2006.

6.   Qualora invece si rimanga nelle ipotesi di cui ai commi 2 e 3 dell’art. 14 del D.Lgs. 252/2005, ovvero nei casi di mobilità o esodo, si continua ad applicare al montante M2 (2001-2006) la tassazione separata di cui sopra (art. 20 TUIR); mentre al montante M3 (dal 2007) la ritenuta a titolo d’imposta del 15%, riducibile fino al 9%, come sopra.

Risp. 330/2021 D.Lgs. 252/2005 Circ. 70/2007

Studio Legale Tributario

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