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ROTTAMAZIONE QUATER L. 197/2022

mar 09, 2023

LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI CARICHI AFFIDATI AGLI AGENTI DELLA RISCOSSIONE DAL 01.01.2000 AL 30.06.2022 (COMMI DA 231 A 252 ART. 1 L. 197/2022)

I commi da 231 a 252 dell’art. 1 della legge finanziaria 2023 n. 197/2022, hanno introdotto una procedura di rottamazione per le cartelle esattoriali c.d. “rottamazione quater”, per i carichi affidati agli agenti della riscossione (ADER) dal 01.01.2000 al 30.06.2022.

 In base al comma 231 tali carichi posso essere definiti con il solo pagamento delle somme dovute per la parte capitale e per il rimborso delle spese dovute per le procedure esecutive e per la notifica della cartella esattoriale, senza il pagamento degli interessi, sanzioni ed interessi di mora ed aggi.

Sono comunque esclusi dalla rottamazione quater ai sensi del comma 246 i debiti per:

-         Risorse proprie della Comunità Europea, l’iva dovuta per l’importazione;

-         Somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato;

-         Somme derivanti da condanne della Corte dei conti;

-         Multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di sentenze penali di condanna.

Ai sensi del comma 247, per le sanzioni amministrative, comprese quelle per le violazioni al codice della strada, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie e per gli obblighi relativi ai contributi previdenziali, la rottamazione quater si applica limitatamente agli interessi comunque denominati, compresi quelli di cui all’art. 27, comma 6°, della L. 689/1981, e quelli di cui all’art. 30 c. 1 del DPR 602/1973 (interessi di mora), e alle somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 112/1999.

Occorre tener presente che in base al comma 251, l’applicazione della nuova rottamazione relativamente ai carichi affidati dagli enti di cui ai dd.lgs. 509/1994 e 103/1996, ovvero gli enti previdenziali pubblici e privati, potrà operare soltanto qualora i medesimi si pronuncino in tal senso adottando apposita delibera entro il 31.03.2023.

Per aderire a tale definizione il debitore deve presentare entro il 30.04.2023, con modalità esclusivamente telematiche (Agenzia delle entrate-Riscossione - Definizione agevolata (agenziaentrateriscossione.gov.it)), una dichiarazione di volontà di aderire a tale definizione, indicando anche il numero di rate (massimo 18) con cui intende effettuare il versamento delle somme dovute (c. 235). In tale dichiarazione deve indicare anche la pendenza di eventuali giudizi aventi ad oggetto i medesimi carichi, assumendo l’impegno a rinunciare a tali giudizi (c. 236).

Le somme da versare possono essere pagate in un'unica soluzione entro il 31.07.2023, oppure ratealmente, con l’addebito di interessi al tasso del 2% annuo a decorrere dal 01.08.2023, in un numero massimo di 18 rate consecutive di pari importo secondo il seguente calendario (c. 232):

-         La prima entro il 31.07.2023 per un importo pari al 10% delle somme complessivamente dovute;

-         La seconda rata entro il 30.11.2023 per un importo pari al 10% delle somme complessivamente dovute, con la maggiorazione degli interessi maturati dal 01.08.2023 per il tasso del 2% annuo;

-         Le restanti 16 rate, a partire dal 2024 in rate trimestrali (4 rate ogni anno fino al 2027) rispettivamente entro il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre di ciascun anno, ciascuna per un importo pari al 5% dell’importo complessivo dovuto, con la maggiorazione degli interessi maturati dal 01.08.2023 per il tasso annuo del 2%.

Il pagamento potrà avvenire mediante domiciliazione bancaria con le modalità determinate da ADER, oppure mediante moduli precompilati allegati da ADER alla comunicazione prevista dal c. 241 degli importi e rate da pagare da aversi entro il 30.06.2023, ovvero presso gli sportelli di ADER (c. 242).

Il mancato, tardivo o insufficiente versamento, superiore a cinque giorni, della prima o unica rata o di una delle rate successive comporta l’inefficacia della definizione agevolata ai sensi del c. 244 e quindi:

-         Riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto di definizione;

-         I versamenti comunque effettuati vengono considerati come semplici acconti di quanto complessivamente dovuto e non determinano l’estinzione del debito, con la conseguenza che ADER dovrà riprendere l’attività di recupero del residuo;

-         Non è comunque preclusa la possibilità di rateizzare il rimanente importo dovuto ai sensi dell’art. 19 del DPR 602/1973.

In caso di precedenti pagamenti parziali, ad esempio per le precedenti rottamazioni non completamente definite, il c. 238 prevede che si tiene conto ai fini della definizione esclusivamente degli importi già versati a titolo di capitale e a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione delle cartelle.

Comunque, anche se per effetto di tali pagamenti il debitore abbia già versato le somme dovute per la definizione, deve comunque dichiarare la volontà di aderire alla nuova definizione ai fini di beneficiare degli effetti estintivi del debito.

Ai sensi del c. 239 comunque le somme relative a debiti definibili, versate a qualsiasi titolo anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.

Il comma 249 disciplina specificamente i carichi ricompresi nelle precedenti rottamazioni. In particolare viene riconosciuta la possibilità di avvalersi della nuova rottamazione quater, anche se nelle precedenti si è determinata l’inefficacia della relativa definizione (prima rottamazione, rottamazione bis, rottamazione ter, saldo e stralcio).

L’ADER, ai sensi del c. 241, dovrà comunicare agli interessati entro il 30.06.2023:

-         L’ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione, delle singole rate con le relative scadenze;

-         Trasmettere agli enti creditori interessati l’elenco dei debitori che hanno esercitato la facoltà di definizione e dei codici tributo per i quali è stato effettuato il versamento (c. 250).

Non è prevista una sospensione generalizzata della riscossione dei carichi definibili.

Con la presentazione della dichiarazione di adesione, ai sensi del c. 240:

-         Sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi che sono oggetto della stessa dichiarazione;

-         Sono sospesi fino al 31.07.2023 i termini di pagamento delle precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione della domanda

-         Non possono essere iscritti nuovi fermi e nuove ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione della domanda;

-         Non possono essere avviate nuove procedure esecutive e quelle avviate in precedenza non possono essere proseguite, salvo il caso in cui il primo incanto sia già stato tenuto con esito positivo;

-         Il debitore non è considerato inadempiente ai fini degli artt. 28 ter e 48 bis del DPR 602/1973, per l’erogazione di rimborsi d’imposta e per il pagamento di somme superiori a 5.000 euro da parte di pubbliche amministrazioni;

-         Si applica la disposizione di cui all’art. 54 del d.l. 50/2017, conv. con modificazione con la l. 96/2017, ai fini del rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC).

Con il pagamento della prima o unica rata si determina l’estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, tranne il caso in cui sia già stato tenuto il primo incanto con esito positivo (c. 243 lett. b).

Relativamente agli importi già oggetto di rateizzazione è previsto ex c. 240 lett. b) che:

-         Con la presentazione della dichiarazione di adesione sono sospesi fino al 31.07.2023 gli obblighi di versamento dei piani rateali in essere riguardanti i carichi definibili oggetto della dichiarazione;

-         Alla data del 31.07.2023 le dilazioni sono sospese ai sensi del c. 240 lett. b) sono automaticamente revocate.

Con riferimento ai contenziosi relativi ai carichi compresi nella domanda di definizione, il c. 236 prevede nella dichiarazione di adesione alla definizione il debitore debba indicare l’eventuale pendenza di giudizi sui carichi oggetto di definizione e l’impegno a rinunciare agli stessi giudizi. Nelle more del pagamento delle somme dovute, tali giudizi vengono sospesi dal giudice a seguito di presentazione di copia della dichiarazione. Successivamente, a seguito dell’effettivo perfezionamento della definizione con la documentazione che attesti i pagamenti effettuati, il giudice darà luogo all’estinzione del giudizio. In mancanza di regolare definizione, invece, il giudice su istanza di una delle parti revocherà la sospensione.

Ai sensi del comma 245, sono definibili anche i debiti relativi ai carichi affidati ad ADER che rientrano nei procedimenti avviati a seguito delle istanze presentate ai sensi del capo II, sez. I, della legge 3/2012 relativi alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, o del titolo IV, capo II, sezioni II e III, del D.Lgs. 14/2019 riguardante la ristrutturazione dei debiti del consumatore ed il concordato minore, con la possibilità di effettuare il pagamento del debito, anche falcidiato, nelle modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione. Alle somme occorrenti per aderire alla definizione oggetto di procedura concorsuale nonché in tutte le procedure di composizione negoziale della crisi d’impresa si applica la disciplina dei crediti prededucibili, in base al comma 248.

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