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LA DEFINIZIONE DELLE LITI FISCALI PENDENTI EX LEGGE 197/2022

mar 10, 2023

DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE ART. 1 COMMI DA 186 A 205 LEGGE 197/2022



La legge finanziaria per il 2023 n. 197/2022, ha previsto nell’art. 1 commi dal 186 al 205 la possibilità di definire in modo agevolato le controversie tributarie pendenti in ogni stato e grado, o con sentenza non definitiva, alla data del 01.01.2023 in cui è parte l’Agenzia delle Entrate o l’Agenzia delle Dogane e Monopoli.

In base al comma 205, ciascun ente territoriale potrà stabilire entro il 31.03.2023 di consentire ai contribuenti l’adesione a tale definizioni anche per le controversie tributarie in cui è parte il medesimo ente o un suo ente strumentale.


DOMANDA


Per aderire a tale definizione delle liti il contribuente dovrà presentare una apposita domanda per ogni singolo atto impugnato, tramite la trasmissione telematica attraverso apposito software (Software compilazione Definizione agevolata delle controversie tributarie),  direttamente dai contribuenti abilitati a Entratel o Fisconline o tramite i soggetti incaricati (DPR n. 322/1998) CAF o professionisti entro il 30.06.2023.

Successivamente, il recente D.L. n. 34 del 30.03.2023, con l’art. 20, ha spostato il termine per la trasmissione della domanda al 30.09.2023 e conseguentemente anche il termine per il versamento di quanto dovuto o della prima rata alla medesima data.

I soggetti incaricati della trasmissione telematica sono obbligati a rilasciare all'interessato una copia cartacea del modello predisposto telematicamente, nonché copia dell'attestazione dell’avvenuto ricevimento dell’istanza da parte dell’Agenzia delle entrate.

I file contenenti le istanze da trasmettere devono essere successivamente predisposti con le applicazioni "Entratel" e "File Internet" presenti all'interno della piattaforma "Desktop Telematico" mediante le funzionalità, rispettivamente, "Documenti - Autentica singolo file" e "Documenti - Prepara file".


VERSAMENTI


Il contribuente entro la medesima data, dovrà provvedere anche al versamento, distinto per ciascun atto impugnato, di una somma:

1)     pari al 100% del valore della lite ai sensi dell’art. 12 c. 2 del D.Lgs. 546/1992, ovvero al solo importo del tributo oggetto di contestazione senza sanzioni e interessi, in caso di ricorso/mediazione notificato entro il 1° gennaio 2023, in mancanza di costituzione in giudizio presso la competente Corte di Giustizia Tributaria, ovvero nei casi di vittoria dell’ufficio nell’ultima sentenza non definitiva (c. 186);

2)     pari al 90% del valore della lite, come sopra, in caso di notifica del ricorso e costituzione in giudizio presso la competente CGT (c. 187);

3)     pari al 40% del valore della lite in caso di sentenza di primo grado favorevole al contribuente (c. 188);

4)     pari al 15% del valore della lite in caso di sentenza di secondo grado favorevole al contribuente (c. 188);

5)     pari al 5% del valore della lite in caso di pendenza al 01.01.2023 di ricorso in Cassazione in cui in entrambi i giudizi di primo e secondo grado sia risultato vincente il contribuente (c. 190);

6)     In caso di soccombenza parziale nelle sentenze di primo grado sarà dovuto il 100% nella parte in cui è risultato vincitore l’ufficio ed il 40% nella parte in cui è risultato vincente in contribuente (c. 189);

7)     In caso di soccombenza parziale nelle sentenze di secondo grado sarà dovuto il 100% nella parte in cui è risultato vincitore l’ufficio ed il 15% nella parte in cui è risultato vincente in contribuente (c. 189);

In caso di controversie relative alle sole sanzioni non collegate a tributo (c. 191) il pagamento dovrà essere:

1)     Pari al 15% del valore della controversia in caso di soccombenza dell’ufficio nell’ultima o unica sentenza depositata al 01.01.2023;

2)     Pari al 40% del valore della controversia in tutti gli altri casi;

3)     In caso di soccombenza parziale per la definizione sarà dovuto il 15% della parte di valore della lite favorevole al contribuente ed il 40% per la parte favorevole all’ufficio.

Per il perfezionamento della definizione agevolata delle liti è quindi necessario la presentazione della domanda ed il pagamento dell’integrale importo dovuto entro il 30.06.2023, ora spostato al 30.09.2023 dall’art. 20 del D.L. 34/2023. Ovvero in caso di importi superiori a 1.000 euro, in cui è ammesso il pagamento rateale fino ad un massimo di 20 rate trimestrali, con il pagamento entro la medesima data della prima rata al 30.06.2023, ora spostato al 30.09.2023 dall’art. 20 del D.L. 34/2023, le successive rate trimestrali dovranno essere versate entro il 30 settembre, spostato al 31 ottobre in base all’art. 20 del D.L. 34/2023, ed entro il 20 dicembre 2023, per gli anni successivi rispettivamente entro il 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 20 dicembre di ogni anno.

Sulle rate successive alla prima si applicheranno gli interessi al saggio legale calcolati a decorrere dal pagamento della prima rata. È esclusa la possibilità di compensazione ex art. art. 17 del d.lgs. 241/1997 per i pagamenti della definizione delle liti (c. 194).

Ai fini della definizione agevolata dagli importi dovuti si scomputano quelli già versati a qualsiasi titolo in pendenza di giudizio, la definizione agevolata comunque non può dare luogo a restituzione di somme già versate ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione (c. 196).

Qualora non ci siano importi da pagare la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.


SOSPENSIONE DEI GIUDIZI


Il comma 197 prevede che le controversie definibili non sono sospese, il contribuente ha comunque la facoltà di chiedere al giudice la sospensione fino al 10 luglio 2023 dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata. Entro la medesima data è fatto obbligo al contribuente di depositare la domanda di definizione e la prova del versamento di quanto dovuto o della prima rata.

Successivamente, il recente D.L. n. 34 del 30.03.2023, con l’art. 20, ha spostato il predetto termine di sospensione fino al 10.10.2023 e conseguentemente anche il termine per il deposito della domanda di definizione lite e del versamento di quanto dovuto o della prima rata alla medesima data.

In base al comma 198, ottemperando il contribuente al deposito come sopra detto, il processo verrà dichiarato estinto con decreto del Presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio se è stata fissata la data della decisione. Le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate.

Ai sensi del comma 199 per le controversie tributarie definibili, i termini di impugnazione anche incidentale delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione, nonché per la proposizione del controricorso in Cassazione che scadono tra il 01.01.2023 ed il 31.07.2023 poi spostato al 31.10.2023 dall’art. 20 del D.L. 34/2023, sono sospesi per nove mesi, poi spostato a 11 mesi dall’art. 20 del D.L. 34/2023.

Dalla sospensione automatica sono, invece, esclusi tutti gli altri termini processuali, compresi quelli per la proposizione del ricorso in primo grado e quelli per la costituzione in giudizio del contribuente e dell’ufficio presso le Corti di Giustizia Tributaria di primo e secondo grado.


DINIEGO DELLA DEFINIZIONE AGEVOLATA


Gli uffici dovranno verificare la regolarità della domanda e dei presupposti richiesti dai commi 186 e ss. per la validità della definizione. L’eventuale diniego in base al comma 200 dovrà essere notificato entro il 31.07.2024, poi spostato al 30.09.2024 dall’art. 20 del D.L. 34/2023, con le modalità previste per la notifica degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro 60 gg. dalla notifica davanti l’organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia. Nel caso di definizione della controversia in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale potrà essere impugnata dal contribuente anche dopo il termine ordinario unitamente al diniego della definizione entro i 60 gg. dalla notifica di quest’ultimo. Analogo beneficio è previsto anche per l’ufficio, che potrà impugnare la sentenza entro il medesimo termine.

Per i processi dichiarati estinti a seguito della presentazione della domanda, il comma 201 prevede che l’eventuale diniego è impugnabile dinanzi all’organo che ha dichiarato l’estinzione del processo. Il diniego è motivo di revocazione del provvedimento di estinzione e la revocazione è chiesta congiuntamente all’impugnazione del diniego. Il termine per chiedere la revocazione ed impugnare il diniego è di 60 gg. dalla notifica del diniego.


ESCLUSIONI


Sono escluse dalla definizione agevolata, ai sensi del comma 193, le controversie concernenti:

a) le risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, e 2020/2053/UE, Euratom del Consiglio, del 14 dicembre 2020, e l'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione;

b) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015.

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