LA DECADENZA DALL’ACCERTAMENTO DEI TRIBUTI LOCALI
Il Comune può accertare l’IMU non versata fino al quinto anno successivo all’anno del dovuto pagamento a pena di decadenza.
Quando si riceve la notifica di un avviso di accertamento o una cartella esattoriale con cui viene richiesto il pagamento di tributi di competenza degli enti locali, come ad esempio l’IMU, si guarda sempre alla prescrizione del tributo, senza porre attenzione al fatto che l’ente locale ha un termine decadenziale proprio per poter esercitare il diritto a recuperare tali imposte.
Ai sensi dell’art. 1 comma 161 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (legge finanziaria 2007), gli enti locali relativamente ai tributi di propria competenza possono procedere alla rettifica delle dichiarazioni omesse, incomplete o infedeli nonché all’accertamento degli omessi, parziali o ritardati versamenti con apposito avviso motivato, notificato anche a mezzo posta con raccomandata con ricevuta di ritorno. Ma tali avvisi di accertamento, sempre in base al citato comma, devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo rispetto all’anno in cui la dichiarazione o il versamento doveva essere fatto.
In base al principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione in capo al notificante rispetto al notificato, sancito dalla Corte Costituzionale con la sentenza del 26 novembre 2002 n. 477, applicabile anche agli atti tributari come ribadito anche recentemente dalla suprema Corte di Cassazione con la sentenza del 17 dicembre 2021 n. 40543, l’ente locale accertatore rispetta comunque i termini senza incorrere nella suddetta decadenza se consegna l’avviso di accertamento all’ufficiale postale o giudiziario entro il 31 dicembre del quinto anno successivo al dovuto adempimento, anche se il contribuente riceve la notifica dopo tale data ad anno nuovo.
In base al successivo comma 163 dell’art. 1 della legge 296/2006 (sopra citata), in caso di mancato pagamento dell’avviso di accertamento notificato e non impugnato, in cui l’ente locale deve ricorrere alla riscossione coattiva del medesimo, il titolo esecutivo (ovvero la cartella esattoriale) deve essere notificata al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definito (ovvero sono scaduti i termini per l’impugnazione dello stesso).
Vale anche in tal caso la scissione degli effetti della notificazione in capo a notificante e notificato, come sopra descritta, salvando dalla decadenza l’ente impositore che ha consegnato all’ufficiale postale o giudiziario l’atto entro il 31 dicembre.
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