LA DECADENZA DELLA NOTIFICA DELLE CARTELLE ESATTORIALI
I termini per la riscossione delle imposte dirette
Per la riscossione delle imposte dirette derivanti dalla liquidazione delle dichiarazioni presentate, vi sono precisi termini entro i quali notificare la cartella esattoriale a pena di decadenza.
Ai sensi dell’art. 25 del DPR 602/1973, l’Agente per la riscossione deve notificare la cartella esattoriale a pena di decadenza:
· entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione in caso di liquidazione della stessa ai sensi dell’art. 36 bis del DPR 600/1973, ovvero in caso di somme dovute in base mera liquidazione della dichiarazione presentata;
· entro il 31 dicembre del quarto anno successivo, invece, in caso di controllo formale della dichiarazione presentata, ai sensi dell’art. 36 ter del DPR 600/1973, ovvero nei casi in cui a seguito del controllo della documentazione fiscale a supporto della dichiarazione (che non viene allegata alla dichiarazione, ma richiesta dall’ufficio per il controllo) risultassero dovute delle ulteriori somme, in rettifica della dichiarazione presentata;
· entro in 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo per mancata impugnazione, per le somme accertate a seguito di controllo sostanziale dei redditi dichiarati;
· entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di scadenza dell’ultima rata prevista dal piano di rateazione, in caso di pagamento rateale di avvisi bonari, accertamenti con adesione, mediazioni e conciliazioni.
Pertanto, oltre alla prescrizione, è necessario verificare se l’ente impositore abbia rispettato i termini previsti per la riscossione coattiva dei tributi a pena di decadenza.
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