I TERMINI DI PRESCRIZIONE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI ERARIALI
La prescrizione del credito erariale a titolo di imposta, interessi e sanzioni
In caso di riscossione coattiva del credito erariale riferito ad imposte dirette ed IVA non sussiste una norma specifica tributaria che indichi i termini di prescrizione dello stesso, pertanto bisogna riferirsi a quelli generici previsti dal codice civile.
In particolare, la giurisprudenza della suprema Corte di Cassazione si è consolidata nel ritenere applicabile il termine di prescrizione ordinario decennale previsto dall’art. 2946 c.c., ritenendo autonomo ogni periodo d’imposta in cui anno per anno va valutata la sussistenza dei presupposti impositivi.
Contraria vi è la tesi che si debba applicare il termine breve quinquennale ai sensi dell’art. 2948 n. 4 c.c. riferito ai pagamenti periodici, ma al momento seppur seguita da qualche corte di merito, non è avvallata dalla giurisprudenza di legittimità (Cassazione sez. VI nn. 10547 e 10549 del 15.04.2019; n. 18703 del 10.09.2020; n. 8120 del 23.03.2021).
Il termine di prescrizione decorre quindi dalla notifica della cartella di pagamento (o dalla comunicazione di presa in carico dell’accertamento esecutivo) e viene interrotto con la successiva notifica dell’intimazione di pagamento, che richiama la medesima cartella, da cui decorrerà un nuovo il termine sempre decennale.
In materia di tasse ed imposte indirette.
Per i crediti erariali riferiti a tasse ed altre imposte indirette non sussiste un espresso termine decadenziale per la riscossione coattiva, come previsto dall’art. 25 del DPR 602/1973 per le imposte dirette e per l’IVA, pertanto la notifica della cartella di pagamento deve avvenire nel solo rispetto dei termini di prescrizione del tributo.
Il termine di prescrizione delle imposte indirette è in genere decennale, sia per espressa previsione normativa come per l’imposta di registro (art. 78 del DPR 131/1986), sia ove manchi in virtù dell’ordinario termine decennale previsto dall’art. 2946.
La prescrizione degli interessi
Con riferimento agli interessi dovuti per il ritardato (o omesso) pagamento delle imposte non esiste una esplicita disposizione normativa.
La maggioritaria giurisprudenza ritiene che agli interessi non si debba applicare il termine breve quinquennale previsto dall’art. 2948 n. 4 c.c. (Cass. sez. V, ord. n. 13815 del 20.05.2021), trattandosi di interessi dovuti per inadempimento di una obbligazione unitaria, con conseguente applicazione della ordinaria prescrizione decennale prevista dall’art. 2946 c.c..
Sussiste però un diverso orientamento giurisprudenziale, sia di legittimità che di merito, secondo cui l’obbligazione degli interessi è accessoria a quella per sorte capitale e suscettibile di autonome vicende, sicché il relativo credito rimane sottoposto al termine di prescrizione quinquennale fissato dall’art. 2948 n. 4 c.c. previsto per gli interessi a decorrere dalla data in cui il credito principale è divenuto esigibile (vedi Cass. sez. VI ord. n. 8120 del 23.03.2021; n. 8297 del 29.04.2020; n. 20955 del 01.10.2020).
La prescrizione delle sanzioni
Con riferimento al credito erariale a titolo di sanzioni, il dato normativo di riferimento è l’art. 20, comma 3°, del D.Lgs. 472/1997, secondo il quale il diritto alla riscossione della sanzione irrogata si prescrive in cinque anni.
È comunque previsto dallo stesso art. 20 citato anche un termine di decadenza per la notifica dell’atto di contestazione, ovvero di irrogazione della sanzione, fissato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la sanzione. Entro in medesimo termine deve essere notificata anche la cartella di pagamento.
Bisogna comunque distinguere il caso in cui le sanzioni vengono contestate ed irrogate da sole, in cui valgono i termini di prescrizione e di decadenza di cui sopra, dal caso in cui le sanzioni vengono contestate all’interno di un accertamento assieme alla contestazione di maggiori imposte da pagare.
In quest’ultimo caso, parte della giurisprudenza maggioritaria ritiene le sanzioni accessorie all’imposta e pertanto devono seguire gli stessi termini di prescrizione dell’imposta cui riferiscono (vedi Cass. Ord. nn. 10547/2019 e 10549/2019; Cass. SS.UU. n. 25790/2009; Cass. n. 8814/2008; Cass. n. 27698/2020).
Sussistono però anche interpretazioni contrarie, come la recente ordinanza della Cassazione sez. VI n. 8120 del 23.03.2021, secondo cui pur confermando la prescrizione decennale per i tributi, con riferimento alle sole sanzioni ritiene debbano invece prescriversi in cinque anni ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. 472/1997 (Cass. 19988/2019).
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