Notificazioni a mezzo PEC provenienti da indirizzi non iscritti nei pubblici registri: l'evoluzione della giurisprudenza di Cassazione tra formalismo e raggiungimento dello scopo
La Cassazione conferma la validità delle notifiche PEC provenienti da indirizzi non presenti nei pubblici registri. Analisi delle sentenze 26682/2024, 15710/2025 e 4703/2026.

Introduzione
La validità delle notificazioni eseguite mediante posta elettronica certificata da indirizzi PEC non risultanti nei pubblici registri costituisce uno dei temi che ha maggiormente impegnato la giurisprudenza degli ultimi anni, soprattutto nell'ambito del contenzioso tributario e della riscossione.
Per lungo tempo una parte significativa della giurisprudenza di merito ha ritenuto che l'utilizzo di una casella PEC non censita nei registri pubblici determinasse la nullità della notificazione, in quanto incompatibile con il sistema delineato dall'art. 3-bis della Legge n. 53/1994 e con le esigenze di certezza proprie delle comunicazioni telematiche.
L'intervento delle Sezioni Unite e le successive pronunce della Corte di Cassazione hanno tuttavia progressivamente abbandonato una lettura rigidamente formalistica della disciplina, orientandosi verso una concezione sostanzialistica fondata sul principio del raggiungimento dello scopo e sulla effettiva tutela del diritto di difesa del destinatario.
Il quadro normativo di riferimento
La disciplina delle notificazioni telematiche trova il proprio fondamento in un complesso di disposizioni composto:
- dall'art. 149-bis c.p.c.;
- dall'art. 3-bis della Legge n. 53/1994;
- dagli artt. 6-bis e 6-ter del Codice dell'Amministrazione Digitale;
- dall'art. 26 del DPR n. 602/1973 per quanto concerne la riscossione mediante cartella di pagamento.
La finalità perseguita dal legislatore è quella di garantire la certezza dell'identità dei soggetti coinvolti nella notificazione attraverso il ricorso a pubblici elenchi certificati.
In tale contesto, parte della giurisprudenza aveva attribuito valore essenziale all'iscrizione dell'indirizzo PEC del mittente nei registri pubblici, ritenendo che l'assenza di tale requisito impedisse di assicurare la provenienza legale dell'atto notificato.
Tale impostazione risultava particolarmente rigorosa nell'ambito tributario, dove numerose sentenze di merito avevano annullato cartelle, intimazioni e altri atti della riscossione provenienti da indirizzi PEC non censiti nei registri ufficiali.
La svolta delle Sezioni Unite n. 15979/2022
Il punto di svolta è rappresentato dalla sentenza n. 15979 del 18 maggio 2022 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, destinata a incidere profondamente sulla materia.
La Suprema Corte ha affermato il principio secondo cui la notificazione eseguita da una Pubblica Amministrazione mediante un indirizzo di posta elettronica istituzionale, ancorché non risultante nei pubblici elenchi, non è automaticamente nulla qualora:
- la provenienza dell'atto sia chiaramente identificabile;
- non sussistano dubbi circa il soggetto notificante;
- il destinatario abbia avuto piena conoscenza dell'atto;
- il diritto di difesa sia stato integralmente preservato.
Secondo le Sezioni Unite, la regola contenuta nell'art. 3-bis della Legge n. 53/1994 deve essere interpretata tenendo conto della specificità della fattispecie cui essa è riferita, vale a dire le notificazioni effettuate dagli avvocati, e non può essere estesa indiscriminatamente a qualsiasi forma di notificazione telematica proveniente da soggetti pubblici.
L'ordinanza n. 26682/2024: la conferma in materia tributaria
Con l'ordinanza n. 26682 del 14 ottobre 2024, la Sezione Tributaria della Corte di Cassazione ha avuto occasione di affrontare nuovamente la questione con riferimento a una cartella di pagamento notificata da Agenzia delle Entrate-Riscossione.
La Corte ha cassato la decisione del giudice tributario che aveva dichiarato invalida la notifica per il solo fatto che la casella PEC del mittente non risultava iscritta nei pubblici registri.
Il Collegio ha ribadito alcuni principi destinati a costituire il nuovo paradigma interpretativo:
- l'iscrizione dell'indirizzo del mittente nei pubblici elenchi non rappresenta un requisito indefettibile di validità;
- assume rilievo decisivo la sicura riconducibilità della casella all'ente notificante;
- il processo tributario non può essere governato da un formalismo fine a sé stesso;
- l'invalidità della notificazione non può essere affermata in assenza di un concreto pregiudizio difensivo.
La Corte ha inoltre evidenziato come il dominio utilizzato da Agenzia delle Entrate-Riscossione fosse inequivocabilmente riconducibile all'ente pubblico notificante, circostanza sufficiente a escludere qualunque incertezza sulla provenienza dell'atto.
L'onere della prova del pregiudizio difensivo
Uno degli aspetti più significativi dell'evoluzione giurisprudenziale riguarda il riparto dell'onere probatorio.
Le più recenti pronunce ritengono infatti insufficiente la mera allegazione dell'irregolarità formale derivante dall'assenza della PEC nei registri pubblici.
Con l'ordinanza n. 15710 del 12 giugno 2025, la Cassazione ha chiarito che il contribuente deve indicare specificamente quale lesione concreta sia derivata all'esercizio del diritto di difesa.
La Corte richiama espressamente il principio già espresso da Cass. n. 18684/2023, secondo cui:
l'estraneità dell'indirizzo PEC del mittente dal registro INI-PEC non inficia ex se la validità della notificazione, essendo necessario dimostrare il danno effettivamente subito dal destinatario.
Pertanto, non sono più considerate sufficienti contestazioni generiche quali:
- la mera assenza dell'indirizzo nei pubblici elenchi;
- il rischio astratto di ricevere comunicazioni fraudolente;
- la semplice inosservanza formale della disciplina tecnica.
Le conferme del 2025 e del 2026
L'orientamento inaugurato dalle Sezioni Unite è stato successivamente consolidato.
L'ordinanza n. 16719 del 23 giugno 2025 ha ribadito che la notificazione proveniente da una PEC non inserita nei registri pubblici non è nulla quando l'indirizzo utilizzato rende immediatamente percepibile il soggetto notificante.
Ancora più significativa risulta l'ordinanza n. 4703 del 2 marzo 2026, pronunciata in materia previdenziale, nella quale la Cassazione ha esteso il medesimo principio alle notificazioni provenienti dagli enti pubblici in generale.
Secondo la Corte:
una maggiore rigidità formale è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, soggetto gravato dall'onere di corretta gestione del proprio domicilio digitale, ma non per l'individuazione dell'indirizzo del mittente pubblico.
Analoga soluzione è stata infine adottata dall'ordinanza n. 6189/2026, che ha confermato la validità delle notificazioni provenienti da indirizzi istituzionali riconducibili all'Agente della riscossione pur in assenza di iscrizione nei pubblici registri.
Profili critici e questioni ancora aperte
L'orientamento oggi dominante non è tuttavia privo di criticità.
Parte della dottrina osserva che la funzione dei pubblici registri consiste proprio nel garantire certezza giuridica e verificabilità della provenienza delle comunicazioni telematiche.
Ammettere notificazioni provenienti da indirizzi non censiti potrebbe:
- ridurre l'affidabilità del sistema delle notifiche digitali;
- incrementare il rischio di fenomeni di spoofing e phishing;
- rendere più complessa la verifica preventiva dell'identità del mittente.
La Cassazione sembra tuttavia ritenere che tali esigenze debbano essere bilanciate con il principio di effettività della tutela giurisdizionale e con il divieto di annullare atti perfettamente conosciuti dal destinatario per mere irregolarità formali.
Considerazioni conclusive
L'indirizzo ormai consolidato della Corte di Cassazione può essere sintetizzato in un principio fondamentale: la mancata iscrizione della PEC del mittente nei pubblici registri non determina automaticamente la nullità della notificazione.
La verifica deve essere spostata dal piano meramente formale a quello sostanziale, accertando:
- la riconducibilità della casella all'ente notificante;
- l'effettiva conoscenza dell'atto da parte del destinatario;
- l'assenza di incertezze sulla provenienza;
- la mancanza di un concreto pregiudizio al diritto di difesa.
Ne consegue che, nel contenzioso tributario odierno, l'eccezione fondata esclusivamente sull'assenza della PEC del mittente dai pubblici registri presenta possibilità di accoglimento sempre più limitate. La strategia difensiva del contribuente dovrà piuttosto concentrarsi sulla dimostrazione di un vulnus effettivo alle garanzie difensive oppure su ulteriori vizi del procedimento notificatorio, sostanziali o procedimentali, che abbiano concretamente inciso sulla conoscibilità dell'atto e sull'esercizio del diritto di difesa.
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