LA PRESCRIZIONE DEI TRIBUTI ERARIALI
IRES, IRPEF con le relative Addizionali Comunali e Regionali, IRAP, IVA e Imposta di Registro si prescrivono in dieci anni
A conferma dell’ormai consolidata interpretazione di legittimità, la Suprema Corte di Cassazione (sez. 6) si è da ultimo pronunciata con l’ordinanza n. 7660 del 09.03.2022, affermando che il credito erariale per la riscossione delle imposte IRPEF, IVA, IARP e Registro si prescrive nell’ordinario termine decennale.
Quanto all’imposta di Registro è l’espresso disposto dell’art. 78 del DPR 131/1986 che ne dispone la prescrizione decennale.
Quanto invece alle altre imposte erariali, in mancanza di manifesta previsione normativa, trova applicazione la norma generale dell’articolo 2946 c.c. che prevede l’ordinaria prescrizione decennale, non potendosi applicare la prescrizione breve quinquennale dell’art. 2948, comma 1° n. 4, “per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi”, in quanto “l’obbligazione tributaria, pur consistendo in una prestazione a cadenza annuale, ha carattere autonomo ed unitario ed il pagamento non è mai legato ai precedenti bensì risente di nuove e autonome valutazioni in ordine alla sussistenza dei presupposti impositivi” (Cass. n. 12740 del 2020; v. anche in tema di IRPEF, Cass. n. 9906 del 2018; in tema di IVA, Cass. n. 8256 del 2019, non massimata, e la giurisprudenza ivi richiamata; in tema di IRAP, Cass. n. 1543 del 2018) (tratto da Cass. ord. 7660 del 2022 cit.).
In sostanza, il fatto che per le imposte IRES, IRPEF e relative addizionali comunali e regionali, IRAP ed IVA debba essere presentata apposita dichiarazione per la loro liquidazione periodica annuale, rende i tributi con la stessa liquidati autonomi e diversi rispetto a quelli degli altri periodi d’imposta perdendo la caratteristica della periodicità come prevista per le prescrizioni brevi dall’art. 2948, comma 1° n. 4, c.c., rientrando così nell’ordinario termine di prescrizione decennale di cui all’art. 2946 c.c..
Non deve essere male interpretato il principio espresso dalla Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 23397 del 2016, in base al quale la scadenza del termine proprio per opporsi od impugnare le cartelle di pagamento (un atto di riscossione mediante ruolo) produce soltanto l’effetto di rendere irretrattabile il credito, ma non la c.d. conversione del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale come previsto invece, ai sensi dell’art. 2953 c.c., in ogni caso per le sentenze (o pronunce di organi giurisdizionali).
Da ciò consegue che il termine di prescrizione dei tributi contenuti nelle cartelle esattoriali o comunque nei ruoli, non diviene per tutti quello breve quinquennale, ma rimane quello proprio di ciascun tributo o credito: pertanto, per IRES, IRPEF ed addizionali, IRAP, IVA e Registro rimane come detto sopra quello ordinario decennale, per i tributi degli enti locali come IMU, TARI etc., per la cui liquidazione non è prevista la presentazione di apposita dichiarazione, il termine rimane quello quinquennale, come anche per le sanzioni, per il bollo auto invece rimane quello triennale come prevede la stessa normativa che lo riguarda.
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